Contenuto
Pubblicazione delle informazioni e dei dati relativi all'organizzazione, corredati anche da documenti normativi di riferimento, relativi all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, i nominativi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; illustrazione dell'organigramma o analoga rappresentazione grafica.
Art. 13, Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni:
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
Documentazione
Articolazione degli uffici
Ultimo Aggiornamento
Mag/24
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