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Rendiconti gruppi consiliari regionali e provinciali.
Sezione non di competenza comunale.
Art. 28, Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province, autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
Ultimo Aggiornamento
Mag/24
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