Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

In questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte degli Organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato nel Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
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La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni dell'art.14 c.1 del D.Lgs. n.33/2013 (situazione patrimoniale complessiva e i compensi dei titolari di incarichi politici) comporta una multa da € 500 a € 10.000 a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito dell'amministrazione. La sanzione si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013 come da comma 1-ter introdotto dal D.Lgs. n.97/2016. La violazione degli obblighi di pubblicazione dell'art.22 c.2 del D.Lgs. n.33/2013 (dati relativi a enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate) comporta la sanzione da € 500 a € 10.000 a carico del responsabile della violazione. Inoltre, la sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e compenso entro 30 giorni dal conferimento e per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Le sanzioni di cui all'art.14 c.1 del D.Lgs. n.33/2013 sono irrogate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.97/2016.

 

Nessuna sanzione per mancata comunicazione di dati.

Ultimo Aggiornamento

14
Mag/24

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