Esercizio di vicinato
L'esercizio di vicinato è compreso nel commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.
Sono esercizi “di vicinato” quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq (nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti) e a 250 mq (nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti) (art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore). Alcune leggi regionali hanno stabilito limiti dimensionali diversi.
Per l'esercizio dell'attività commerciale è richiesto il possesso, a livello soggettivo, dei "requisiti morali" e, limitatamente al settore alimentare, dei "requisiti professionali" (art.71 D.Lgs. 59/2010).
L'avvio e le successive variazioni delle attività commerciali sono subordinate alla presentazione di:
- S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- Comunicazioni
Modalità
I requisiti morali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società di capitali e società cooperative dal legale rappresentante;
- per le società in nome collettivo da tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice dai soci accomandatari.
I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da un "preposto";
- per le società dal legale rappresentante o da un "preposto".
- Diritti di istruttoria come indicato in tabella.
- Diritti ASL: verificare sulla tabella.
Apertura immediata
Documentazione
Si rammenta che l'inizio dell'attività deve essere comunicato anche al competente Registro delle Imprese, tramite invio telematico della "Comunicazione Unica", entro 30 giorni dall'effettivo avvio dell'attività, ovvero entro il minor termine previsto per gli eventuali adempimenti previdenziali e/o assistenziali (INPS/INAIL).