Dichiarazione di nascita
E' la denuncia obbligatoria per legge, della Dichiarazione di nascita di ogni nuovo nato, per l'iscrizione dello stesso nel registro comunale dello stato civile e dell’anagrafe.
Chi può richiederlo
- Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto
- Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;(c) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto
Quando
La Denuncia va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni e entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune competente.
Documenti da presentare
Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di parto rilasciata dal medico o ostetrica.
Modalità
A vista.
- DPR 3 novembre 2000, n. 396
- Codice Civile art. 250 e segg.
- D.P.R. n.445/2000