Disposizioni relative alla lotta contro la "Processionaria del pino" (Thaumetopea pityocampa) a carico dei proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio

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Il Sindaco

Premesso che con l'arrivo della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la “processionaria del pino” (Thaumetopoea pityocampa). L’insetto attacca il genere Pinus e in caso di forte gradazione, occasionalmente, anche Cedrus e Pseudotsuga. [...]

Ordina

a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino domestico (Pinus pinea), il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis), Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus) e le specie di cedro e in particolare Cedro del Libano (Cedrus libani), Cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica), Cedro dell'Himalaya (Cedrus deodara). Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria i proprietari, avvalendosi di ditte specializzate, dovranno immediatamente intervenire con la rimozione meccanica, la distruzione degli stessi e con l'attivazione dell'idonea profilassi. In caso si necessiti il taglio dei rami dove sono presenti i nidi, tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana per poi procedere alla distruzione degli stessi mediante abbruciamento.

È fatto assoluto divieto depositare rami con nidi di processionaria nei cassonetti dei rifiuti di qualunque tipo presenti sul territorio comunale.

È fatto altresì obbligo esibire, a richiesta degli organi di controllo, la documentazione rilasciata dalle ditte specializzate inerente i trattamenti effettuati.

Avvisa

  • che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati come previsto dall’art. 2 comma 2 del D.M. 30 ottobre 2007;
  • che, ai sensi dell'art. 7-bis c.1 e c.1-bis del D.lgs. 267/2000, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza sindacale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 (venticinque/00) euro ad un massimo di 500 (cinquecento/00) euro;
  • che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e per i successivi anni fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.

Demanda

al Comando di Polizia Municipale e a tutti gli organi competenti di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere all'applicazione della sanzione amministrativa in caso di accertamento di inadempienze alla presente ordinanza.

Testo completo dell'ordinanza disponibile in allegato.

A Cura di
Ufficio Ecologia Ambiente

Comune di Diano Marina, Piazza Martiri della Libertà, Diano Marina, IM, Italia

0183 490234

ecologia@comune.dianomarina.im.it

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24
Mar/26

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