Ordinanza 116 del 31/10/2025
Data Pubblicazione:
31 Ottobre 2025
Tempo di Lettura:
2 minutiUltimo Aggiornamento:
31 Ottobre 2025 16:27
Argomenti:
Ordinanza 116 del 31/10/2025
Data Pubblicazione:
31 Ottobre 2025
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2 minutiUltimo Aggiornamento:
31 Ottobre 2025 16:27
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Considerato che da alcuni giorni il clima è caratterizzato da escursioni termiche, dovute ad un repentino abbassamento della temperatura in alcune zone, che non consentono di avere in tutti gli
ambienti di abitazione temperature idonee alla soglia di benessere; - Premesso che sono pervenute richieste per sollecitare l’accensione degli impianti di riscaldamento;
- Visto il D.P.R. 16/04/2013, n° 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005, n° 192”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27/06/ 2013, n° 149;
- Visto altresì il D.P.R. 413/93;
- Considerato che il Comune di Diano Marina ricade in zona C ed ai sensi del disposto dell’art. 9 D.M. n° 383/2022, il periodo di esercizio degli impianti termici va dal 15 Novembre al 31 Marzo con limite di ore 10 giornaliere;
- Richiamato il primo comma dell’art. 5 del D.P.R. n° 74/2013: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei
singoli immobili”;
- Richiamato altresì l’art. 1 punto 6) del D.M. n° 383/2022 che prevede in caso di autorizzazione anticipata dell’accensione una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via
ordinaria;
- Ritenuto di assumere il richiesto provvedimento, in via d’urgenza e di necessità, al fine di garantire le esigenze di benessere della collettività;
- Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce al Sindaco il potere di assumere provvedimenti in materia di tutela della sanità pubblica; per le motivazioni di cui in parte narrativa,
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