Comunicazione di Ospitalità a straniero o apolide
Alloggio, Assunzione, Cessione di immobile
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Art. 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147).
- Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
- La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
La richiesta va presentata allo sportello del Comando
Modalità
Normativa:
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Art. 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
Documentazione
Ultimo aggiornamento: 24/10/2017 - 18:03
Ufficio di riferimento
Ufficio Polizia Locale
Settore 9° - Polizia Locale
Sede: Palazzo Maglione 1° piano
Telefono: 0183493049